a cura dell' Avv. Alice Massarut
La recente legge 3 agosto n. 123/07, primo passo verso il tanto atteso testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08), oltre ad individuare i principi ed i criteri direttivi finalizzati alla riorganizzazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha introdotto misure immediatamente cogenti per contrastare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali (obbligo per il datore di lavoro committente, nel caso di appalto, di redazione di un documento unico riguardante la valutazione dei rischi da interferenze; indicazione dei costi della sicurezza; sospensione dell’attività imprenditoriale in presenza di lavoratori in nero o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza; obbligo di utilizzo del tesserino di riconoscimento; ecc.).
Tra le novità in vigore dal 25 agosto 2007 u.s. rileva l’inserimento nell’elenco dei “reati presupposti” di cui al D.Lgs. 231/01 dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Oggi, quindi, il Dlgs 231/01 che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (alias penale) degli enti giuridici per reati commessi dai loro dipendenti (i reati contro la Pubblica Amministrazione, in materia societaria, contro la personalità individuale ecc.), per effetto della legge 123/07 vede esteso il suo ambito di applicazione alle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
In base alla nuova norma, l’azienda responsabile per un infortunio commesso con violazione delle norme sulla sicurezza, è passibile di sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di € 258.000 fino ad un massimo di € 1.549.000. Se la pena pecuniaria colpisce il portafoglio dell’impresa, mettendone a repentaglio l’esistenza stessa, non meno leggere le altre sanzioni previste: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca da autorizzazioni, licenze, concessioni, divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Ed ancora esclusione da finanziamenti, sussidi, contributi e revoca di quelli già percepiti, divieto di pubblicizzare beni e servizi, ed infine, pubblicazione della sentenza di condanna.
Le aziende, quindi, che vogliono tentare di andare esenti da responsabilità amministrativa, devono adeguare il proprio sistema aziendale attraverso la realizzazione di modelli organizzativi secondo quanto definito nel decreto stesso e nell'art.30 del D.Lgs. 81/08. Questi modelli dovranno tener conto delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati elencati nel D.Lgs 231/01. Ma attenzione, la sola adozione del modello non basta. E’ infatti necessario che lo stesso sia costantemente gestito ed aggiornato attraverso meccanismi di controllo che, seguendo un approccio dinamico, tengano conto delle eventuali modifiche sia di tipo organizzativo che normativo.
L’azienda dovrà quindi preliminarmente:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposti;
- prevedere protocolli per prevenire tali violazioni;
- istituire un organismo di vigilanza deputato al controllo sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure attraverso l’adozione di un codice etico.
E’ opportuno precisare che, ad oggi, il D.Lgs. 231/01 prevede l’adozione del modello di organizzazione in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è, quindi, soggetta (al momento) ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità amministrativa per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Di fatto, quindi, ogni azienda che per la particolare tipologia di attività (ad es. imprese edili, meccaniche, ecc.) sia esposta ad un elevato rischio infortuni, avrà tutto l’interesse ad adottare spontaneamente un modello organizzativo meglio ancora se integrato con sistema di gestione per la Sicurezza realizzato in base allo schema OHSAS 18001, di recentissima revisione (2007).
Articolo 30 D.Lgs. 81/08
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.










